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Allegato alla lettera A all’Atto Costitutivo STATUTO ASSOCIAZIONE DI MEDICINA OMEOSINERGETICA
Articolo 1 È costituita un’associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE di MEDICINA OMEOSINERGETICA”, in acronimo “AMOS” ai sensi della L. 226/91 che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L’Associazione ha sede legale in Palermo, attualmente in via Florestano Pepe n° 6.
Articolo 2 La durata è a tempo indeterminato.
Articolo 3 L’ ASSOCIAZIONE di MEDICINA OMEOSINERGETICA, più avanti chiamata per brevità AMOS si ispira ai principi olistici di promozione umana e sociale delle persone con particolare attenzione allo stato di salute e al suo mantenimento, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale locale e nazionale esclusivamente a finalità di solidarietà sociale. L’Associazione non aderisce a partiti politici né ad associazioni religiose.
Articolo 4 L’Associazione si prefigge le seguenti finalità:
La pratica e la diffusione della medicina omeosinergetica, delle leggi e dei principi omeopatici ed omeosinergetici, psicologici, agopunturali e del patrimonio di conoscenze della Medicina Naturale. L’assistenza medica omeosinergetica volontaria a persone, anche extracomunitarie, in grave situazione di malattia e di bisogno psico-socio-relazionale. La pubblicizzazione e l’informazione della persone, in particolare anche in stato di bisogno, sulle tematiche di medicina omeosinergetica.
Articolo 5 L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
apertura di ambulatori e centri di medicina omeosinergetica campagne di sensibilizzazione della popolazione generale alla medicina omeosinergetica. azioni volontarie di cura e di assistenza medica di persone in stato di malattia e di bisogno psicosocio-relazionale. Attività di ricerca e di studio di medicina omeosinergetica, di medicina funzionale, di biocibernetica, di Medicina Naturale e delle metodiche strumentali ad esse connesse. Seminari, convegni, iniziative di approfondimento connessi alle finalità di cui all’articolo precedente. Corsi ed attività formative, anche di tipo professionale, rivolte ai volontari, agli operatori sanitari e di medicina naturale, alle persone in stato di bisogno psico-fisico e socio-relazionale. L’edizione e la stampa di periodici e non, di opuscoli, di materiali illustrativi e di divulgazione anche su supporti informatici, mediante anche l’accesso e l’utilizzo di strumenti del web. Realizzando ogni altro tipologia di servizio od attività connessa con le finalità di cui al precedente articolo. L’AMOS potrà anche prestare ad enti pubblici o altri enti privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi ai propri scopi statutari e potrà aderire ad altre associazioni, delle quali condivide le finalità, previa delibera dell’Assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’AMOS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I membri dell’Associazione non ottengono alcuna parte delle rendite e, nella loro qualità di membri, alcun sussidio con i mezzi dell’Associazione.
Articolo 6 Il Numero dei soci è illimitato e possono diventare soci dell'AMOS, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
I soci si distinguono in:
soci ordinari volontari; soci sostenitori. Possono diventare soci ordinari volontari laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria, psicologia, farmacia, sociologia, scenze dell’educazione , scienze sociali, nonché quanti sono in possesso di attestati riconosciuti di pratiche naturopatiche. Possono diventare soci sostenitori coloro che desiderano sostenere le finalità dell’AMOS, partecipando attivamente alla vita associativa dell’AMOS, anche mediante un contributo a titolo di liberalità. I soci sostenitori sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale. Il mantenimento della qualifica di socio ordinario volontario è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo e per il primo anno è di € 200,00 (duecento/00). La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. È esclusa ogni partecipazione alla vita sociale che possa qualificarsi come temporanea o comunque limitata. L’adesione all’AMOS comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente statuto.
Articolo 7 I diritti dei soci ordinari volontari sono:
partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti; avere il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria in ogni deliberazione riguardante la vita dell’AMOS, inclusa l’elezione ed il rinnovo degli organi sociali, le modifiche dello statuto e l’approvazione dei rendiconti: essere eletto alle cariche sociali; chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto; formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’AMOS. I diritti dei soci sostenitori sono:
partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti; partecipare alle assemblee ordinarie senza diritto di voto; proporre temi di discussione da porre all’odg dell’Assemblea ordinaria; essere eletti alle cariche sociali; formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’AMOS. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall’appartenenza all’AMOS.
Articolo 8 I doveri dei soci ordinari volontari e sostenitori sono:
rispettare le norme del presente statuto e i deliberati degli organi associativi; non compiere atti che danneggiano gli interessi e l’immagine dell’AMOS.
Articolo 9 La qualità di socio si perde:
per esclusione formale per decisione motivata del Consiglio Direttivo; per dimissioni da comunicarsi per iscritto; per la perdita dei diritti civili per morte. In particolare la qualità di socio ordinario volontario si perde: per morosità del pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo provvederà ogni anno, entro il termine per l’Assemblea che approva il rendiconto annuale, alla revisione della lista dei soci. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Articolo 10 In caso di dimissioni od esclusione il socio dimissionario o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’AMOS. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile. In caso di decesso dell’associato lo status di socio non è trasmissibile agli eredi.
Articolo 11 L’esercizio finanziario dell’AMOS comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Con riferimento a tale esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci secondo le norme del presente statuto. Le entrate dell’AMOS sono costituite da:
dalle quote sociali e contributi dei simpatizzanti; dai contributi di enti pubblici e privati finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione; da beni mobili ed immobili; da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo; da rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’AMOS; Il patrimonio sociale è costituito da:
beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Articolo 12 Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Il Consiglio Direttivo e il Presidente restano in carica per due anni. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’AMOS. Essa si riunisce di norma una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo. Dalle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea.
Articolo 14 L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Vige il principio del voto singolo per ogni socio ordinario volontario in regola con il versamento della quota annuale.
Articolo 15 L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto da spedirsi al domicilio dei soci anche mediante invio per posta elettronica, quale risulta dal libro dei soci. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del presidente dell’Assemblea consentire ai non soci di prendere parola.
Articolo 16 In apertura dei propri lavori l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi uno scrutatore per le votazioni per scheda. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Articolo 17 I compiti dell’assemblea ordinaria sono:
approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo; approvare la relazione del Consiglio Direttivo; approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento; approvare e modificare le linee programmatiche dell’AMOS; approvare e modificare il regolamento generale e tutti i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’AMOS; nomina i consiglieri del Consiglio Direttivo determinando previamente il numero dei componenti; delibera sulle responsabilità dei consiglieri; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art.9: deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. I compiti dell’assemblea straordinaria sono:
approvare le modifiche allo statuto; deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. Le riunioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi si procederà a nuove votazioni tra i candidati aventi pari voti. Nel caso di modifiche allo statuto sociale risultano approvate, in prima convocazione, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione sono approvate le proposte che ottengono il consenso dei tre quarti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Per deliberare lo scioglimento dell’AMOS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. Presso la sede sociale sono messi a disposizione degli associati che vogliano prenderne visione i verbali delle assemblee, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Articolo 18 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 A 7 consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso scritto da inviare, anche a mezzo di posta elettronica, a tutti i componenti sette giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cui il Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 19 I compiti del Consiglio Direttivo sono:
elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca; predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 17; nomina il tesoriere e il segretario generale; affida compiti di segreteria territoriale a soci ordinari volontari; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari alla gestione dell’Associazione; eseguire i deliberati dell’Assemblea; stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; adottare i provvedimenti di cui ai precedenti artt.6 e 9; presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; nominare una commissione scientifica composta da esperti dei più diversi settori, al fine di raggiungere l’obiettivo di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto.
Articolo 20 L’AMOS, a mezzo del Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato d’onore i cui componenti siano personalità atte a sostenere ideologicamente o materialmente le finalità dell’Associazione.
Articolo 21 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti e si intendono approvate le proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
Articolo 22 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in casi di assenza o di impedimento, il Segretario, un Tesoriere. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Articolo 23 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’AMOS, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’AMOS, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’AMOS e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
Articolo 24 Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
Articolo 25 Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 9 a) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all’art. 9 lettera b) e per morosità nel versamento della quota annuale sono esecutivi al momento della notifica a mezzo raccomandata.
Articolo 26 Lo scioglimento dell’AMOS viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi degli artt.16 e 17 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’AMOS, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Articolo 27 In caso di controversia fra i soci e l’Associazione, relativamente all’atto costitutivo o al presente statuto, sarà competente un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità giudiziaria.
Articolo 28 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.
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